RIPRESA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016-2017

La Legge di Bilancio 2019, ai commi 991, 993, 995, 997 e 998 ha disposto la "proroga termini sisma Centro Italia". In particolare la legge prevede che, nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto, i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; l’esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero viene estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1° gennaio 2020; per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.

 


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